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Disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata e garantita del Piemonte


D.M. 5 novembre 1994.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini

"Colline Novaresi"


Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Colline Novaresi" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.
La denominazione "Colline Novaresi" seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno:
Nebbiolo o Spanna;
Uva rara o Bonarda;
Vespolina;
Croatina;
Barbera,
è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca nera, raccomandati o autorizzati per la provincia di Novara, presenti nei vigneti nella percentuale massima del 15%.
La tipologia "Colline Novaresi" bianco è riservata al vino bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti composti al 100% dal vitigno Erbaluce.
La denominazione "Colline Novaresi" senza altra specificazione è riservata al vino rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, in ambito aziendale, dai vitigni appresso indicati:
Nebbiolo: almeno il 30%;
Uva rara : fino ad un massimo del 40%;
Vespolina e Croatina, unite o disgiunte, fino ad un massimo del 30%.

Articolo 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colline Novaresi" devono essere prodotte nei seguenti comuni: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavagno d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano, Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna e Veruno, tutti in provincia di Novara.

Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colline Novaresi" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatte, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati e dei fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, od autorizzati dagli organi tecnici competenti, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 deve essere, per le rispettive tipologie, la seguente: Nebbiolo o Spanna, Uva rara o Bonarda, Vespolina e bianco 95 quintali per ettaro; Croatina e Barbera 100 quintali per ettaro e "Colline Novaresi" (rosso) 110 quintali per ettaro.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale dei vigneto non superi di oltre il 20% il limite medesimo.
La regione Piemonte con proprio decreto, sentiti gli organismi di categoria interessati, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione e/o rivendicazione di uve per ettaro inferiore a quelli fissati nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed alla locale camera di commercio.
Le uve destinate alla vinificazione, anche attraverso una preventiva cernita, devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 dei presente disciplinare, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5%.
Tuttavia, nelle annate con andamento climatico sfavorevole la regione Piemonte, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di annata sfavorevole, prima dell'inizio della vendemmia, può autorizzare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve fino allo 0,5% inferiore rispetto al limite di cui sopra.
Fanno parte dell'albo dei vigneti "Colline Novaresi" i vigneti iscritti agli albi per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata Boca, Fara, Ghemme e Sizzano.
E' facoltà del conduttore dei vigneti iscritti agli albi dei vini Boca, Fara, Ghemme e Sizzano, all'atto della denuncia annuale delle uve, effettuare rivendicazioni anche per la denominazione "Colline Novaresi" per uve provenienti dallo stesso vigneto.
Nel caso di più rivendicazioni, la resa complessiva di uva per ettaro dei vigneto non potrà superare il limite massimo più restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione dei vini rivendicati.

Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dei territorio della provincia di Novara.
La resa massima delle uve in vino per tutte le tipologie dei vini "Colline Novaresi" non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa uva-vino superi detto limite la parte eccedente non avrà diritto alla DOC.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche e l'arricchimento è consentito alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferme restando le rese vino-uva di cui al presente articolo.
I vini a denominazione di origine controllata "Colline Novaresi" possono essere elaborati nella tipologia "novello", nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Articolo 6.
I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Colline Novaresi" Nebbiolo o Spanna: colore: rosso più o meno intenso, talvolta rosato; odore: intenso, caratteristico; sapore: armonico, tipico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille.
"Colline Novaresi" Uva rara o Bonarda: colore: rubino più o meno intenso ; odore : vinoso, fresco; sapore: armonico, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 11%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 19
per mille.
"Colline Novaresi" Barbera: colore. rosso rubino; odore: vinoso coperto; sapere: asciutto, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 19 per mille.
"Colline Novaresi" Vespolina: colore: rosso più o meno intenso; odore: vinoso, fruttato; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille.
"Colline Novaresi" Croatina: colore: rosso granato; odore: vinoso, intenso; sapore: asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minino: 11%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 19 per mille.
"Colline Novaresi" bianco: colore: paglierino più o meno intenso; odore: fragrante, delicato; sapore: leggermente amarognolo, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille.
"Colline Novaresi": colore: rosso più o meno intenso; odore: intenso; sapore: asciutto, armonico, pieno; titolo alcolometrico volumico totale minino: 11%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 19 per mille.
E’ facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Articolo 7.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colline Novaresi" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.
In sede di designazione la denominazione "Colline Novaresi" dovrà precedere, in etichetta, l'indicazione del vitigno o la specificazione bianco; inoltre tali specificazioni non potranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni superiori, per larghezza e per altezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione "Colline Novaresi".
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui all'art. 2 deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8.
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo, prodotti a monte dei vini e vini con la denominazione di cui all'art. 1, che non rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi quelli di natura contabile comprovanti l'origine, previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione degli stessi prodotti, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.


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