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Disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata e garantita del Piemonte


D.P.R. 9 ottobre 1973.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini

"Colli Tortonesi"

come modificato dal DM 26/4/1996

Articolo l
La denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" è riservata ai vini ottenuti da uve prodotte in vigneti coltivati nell'omonima zona di produzione, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.
La denominazione di origine controllata dei vini "Colli Tortonesi" è riservata alle tipologie di vini sotto riportate riferentesi alla specificazione di vitigno o al colore o metodo di elaborazione, seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno:
Barbera;
Barbera Superiore;
Dolcetto;
Dolcetto Novello;
Cortese;
Cortese Frizzante;
Cortese Spumante;
Bianco;
Rosso;
Rosso Novello;
Chiaretto.

La denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" seguita dalla specificazione di vitigno: Barbera o Dolcetto è riservata ai vini ottenuti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%; possono concorrere alla produzione anche le uve a bacca di colore analogo non aromatiche raccomandate o autorizzate in provincia di Alessandria presenti nei vigneti in ambito aziendale fino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" seguita dalla specificazione del vitigno Cortese è riservata ai vini ottenuti dal corrispondente vitigno.
La denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" seguita dalla qualifica Bianco è riservata ai vini ottenuti da uve non aromatiche raccomandate o autorizzate in provincia di Alessandria.
La denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" seguita dalla qualifica Rosso, è riservata al vino ottenuto da uve a bacca nera non aromatica raccomandate o autorizzate in provincia di Alessandria.
La denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" seguita dalla qualifica Chiaretto è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera raccomandate o autorizzate in provincia di Alessandria.

Articolo 3.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" comprende la fascia viticola collinare del Tortonese e cioè in tutto o in parte i territori dei comuni seguenti:
Tortona, Viguzzolo, Castellar Guidobono, Casalnoceto, Volpeglino, Monleale, Berzano di Tortona, Pozzol Groppo, Sarezzano, Carbonara Scrivia, Villaromagnano, Cerreto Grue, Montemarzino, Momperone, Montegioco, Paderva Vfflavemia, Carezzano, Costa Vescovato, Avolasca, Casasco, Brignano Frascata, Castellania, Sant'Agata Fossifi, Gavazzana, Cassano Spinola, Volpedo, Spineto Scrivia, Sardigliano e Stazzano.
Tale zona collinare è pertanto così delimitata:
. . . omissis.

Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati, le specifiche caratteristiche
di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatte, i cui terreni siano di natura alcarea-argillosa.
Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento in controspalliera ed sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uve per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve superare i limiti sotto indicati:

Resa uva tonnellate \ ha

"Colli Tortonesi"Barbera 9
"Colli Tortonesi"Dolcetto 9
"Colli Tortonesi"Cortese 10
"Colli Tortonesi"Bianco 12
"Colli Tortonesi"Rosso 12
"Colli Tortonesi"Chiaretto 12

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi"
devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale
non superi del 200/o i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino di cui trattasi.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" i seguenti titoli alcolometri volumici naturali

Titolo alcolometrici
vol. nat. uve
"Colli Tortonesi" Barbera 11
"Colli Tortonesi" Dolcetto 10
"Colli Tortonesi" Cortese 9,5
"Colli Tortonesi" Bianco 9,5
"Colli Tortonesi" Rosso 9,5
"Colli Tortonesi" Chiaretto 9,5

La Regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle naturali variazioni di produttività legate all'andamento stagionale, può stabilire limiti massimi di produzione di uva/ettaro inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione, affinamento ed per vini a denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi", devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi anche in parte di cui al precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.
Durante la vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche di pregio.
Le rese massime di uva in vino della denominazione di origine controllata dei vini "Colli Tortonesi" devono essere le seguenti:
Barbera 70%;
Dolcetto 65%;
Cortese 70%;
Bianco 75%;
Rosso 75%;
Chiaretto 65%.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi"; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Articolo 6.
I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Colli Tortonesi" Barbera:
colore: rosso rubino piuttosto carico; con l'invecchiamento si attenua assumendo riflessi granata; odore: gradevolmente vinoso, con persistente profumo caratteristico; sapore: secco, fresco, vivace, sapido, robusto; con l'età si affina e diventa di gusto pieno e rotondo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidità totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille.

"Colli Tortonesi" Dolcetto:
colore: rosso rubino tendente al violaceo; odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo, di discreto corpo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille.

"Colli Tortonesi" Cortese:
colore: paglierino chiaro con riflessi verdognoli; odore: delicato, gradevole, persistente, caratteristico; sapore: secco, fresco, leggero con una punta di amaro di mandorla; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Per il vino a denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" Cortese sono previste anche le tipologie frizzante e spumante.

"Colli Tortonesi" Bianco:
colore: paglierino più o meno intenso; odore: caratteristico, intenso, gradevole; sapore: fresco, secco, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille.

"Colli Tortonesi" Rosso:
colore: rosso; odore: vinoso, gradevole; sapore: asciutto, armonico, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille.
"Colli Tortonesi" Chiaretto:

colore: rosato o rosso rubino chiaro; odore: vinoso, delicato, gradevole; sapore: asciutto, fresco, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 100/o; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Articolo 7.
La denominazione "Colli Tortonesi" con la specificazione Cortese può essere utilizzata per designare vini frizzanti e spumanti ottenuti con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare seguendo le vigenti norme per la preparazione dei vini frizzanti e spumanti.

1 vini frizzanti, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere una gradazione alcolica minima complessiva di 10,5; i vini spumanti devono avere una gradazione minima complessiva di 11,5. Le operazioni di vinificazione e di presa di spuma devono essere effettuate nel territorio e con la regolamentazione di cui all’art. 5 del presente disciplinare.

1 vini rossi atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" con le specificazioni "Dolcetto" e "Rosso" possono utilizzare in etichetta la dicitura "Novello" secondo la vigente normativa per detti vini.

Articolo 8.
Il vino Barbera che provenga da uve con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 12 per cento e che venga immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5 per cento ed un estratto secco netto di almeno 23 g/I, con una resa massima ad ettaro di quintali 80 e che sia sottoposto ad un periodo di armamento non inferiore ad anni uno di cui almeno sei mesi in botti di legno a fare inizio dal primo dicembre successivo alla produzione delle uve, può portare in etichetta la qualifica "Superiore".

Articolo 9.
Nella designazione dei vini "Colli Tortonesi" il nome del vitigno o della qualificazione deve figurare in etichetta in caratteri non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.

In sede di designazione la specificazione di tipologia "Superiore" deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura di denominazione di origine controllata e pertanto non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione di origine "Colli Tortonesi". In ogni caso, la specificazione di tipologia deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione "Colli Tortonesi".
Fatta eccezione per i vini "Colli Tortonesi" Bianco, "Colli Tortonesi" Rosso, "Colli Tortonesi" Cortese Spumante, sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino di denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", e similari.

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

E’ consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.


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