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il vino su Sapori del Piemonte


Disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata e garantita del Piemonte


DPR 26 giugno 1974.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino

"Dolcetto di Dogliani"


Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Dolcetto di Dogliani" e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.


Articolo 2.
Il vino "Dolcetto di Dogliani" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno "Dolcetto".

Articolo 3.
La zona di produzione del vino "Dolcetto di
Dogliani" comprende l'intero territorio dei comuni di: Bastia, Belvedere Langhe, Clavesana, Ciglie', Dogliani, Farigliano, Monchiero, Rocca di Ciglie' ed in parte i territori dei comuni di Roddino e Somano. Tale zona e' cosi' delimitata:

(parte omessa).

Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Dolcetto di Dogliani" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamenti adatti ed i cui terreni siano di natura prevalentemente argilloso-calcarea o calcareo-silicea.

Sono esclusi i terreni di fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non deve essere superiore a 80 quintali di uva. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate entro il territorio della provincia di Cuneo.
E' in facolta' del Ministro per l'agricoltura e le foreste di consentire che suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Torino, Savona, Imperia sentito di volta in volta il parere della camera di commercio di Cuneo anche in ordine alla tradizionalita' di tali operazioni al di fuori della provincia di Cuneo stessa.
Tali stabilimenti dovranno utilizzare uve o mosti provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificandoli secondo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti in uso nel territorio previsto nel primo comma.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Dolcetto di Dogliani" una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 11.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Articolo 6.
Il vino "Dolcetto di Dogliani" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al violaceo; odore: vinoso, gradevole,
caratteristico;
sapore: di moderata acidita', asciutto, amarognolo delicato gradevole,
di discreto corpo, armonico; gradazione alcolica complessiva minima:
gradi 11,50, acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto
minimo: 22 per mille.

E' in facolta' del Ministro per l'agricoltura e foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.


Articolo 7.
Il vino "Dolcetto di Dogliani" che provenga da uve con una gradazione alcolica complessiva minima naturale non inferiore a gradi 12 e venga immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva minima di 12,50 se invecchiato almeno un anno, a partire dal 1 gennaio successivo all'annata di produzione delle uve, puo' portare in etichetta la qualificazione "superiore".

Articolo 8.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Dolcetto di Dogliani" in vista della vendita devono essere di vetro scuro, di capacita' non superiore a cl 72, di forma bordolese, borgognona e similari, oppure corrispondenti ad antico uso e tradizione.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino "Dolcetto di Dogliani" puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purche' veritiera e documentabile.

Articolo 9.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.

Articolo 10.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Dolcetto di Dogliani" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, e' punito a norma dell'art. 28 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930.


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