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Disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata e garantita del Piemonte
DPR 15 luglio 1983.
Riconoscimento
della denominazione di origine controllata del vino "Gabiano"
Articolo 1. La denominazione di
origine controllata "Gabiano" e' riservata al vino rosso che
risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Articolo 2. La denominazione di origine
controllata "Gabiano" e' riservata al vino rosso ottenuto
dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente
composizione di vitigni: Barbera dal 90 al 95%, Freisa e
Grignolino da soli o congiuntamente dal 5 al
10%.
Articolo 3. La zona di produzione del vino "Gabiano"
comprende i territori collinari idonei alla coltura della vite
nei comuni di Gabiano e di Moncestino in provincia di
Alessandria.
Articolo 4. Le condizioni ambientali e di
coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata "Gabiano", di cui
all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di
produzione e comunque atte a conferire alle uve ed al vino
derivato le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da
considerarsi idonei al fine dell'iscrizione all'albo, di cui
all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12
luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti di giacitura
collinare ed esposizione adatta, i cui terreni siano di natura
argilloso-calcarea o calcareoargillosa. Sono esclusi i terreni
di fondo valle, pianeggianti, umidi e non sufficientemente
soleggiati. I sesti di impianto, le forme di
allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati o comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e del vino. La
produzione di uva ammessa per il vino "Gabiano" non deve
essere superiore a 80 q.li per ettaro di coltura
specializzata. A tale limite, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso
una accurata cernita delle uve, purché quella globale del
vigneto non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere
superiore al 70 per cento.
Articolo 5. Le operazioni di
vinificazione e l'invecchiamento obbligatorio devono essere
effettuati nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni
di Gabiano e Moncestino, in provincia di Alessandria. Le
uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
"Gabiano" una gradazione alcolica complessiva minima naturale
di 11,5 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti tradizionali della zona, atte a
conferire al vino le proprie peculiari caratteristiche.
Articolo 6. Il vino "Gabiano" all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche: colore: dal rosso rubino intenso
al rosso granato con l'invecchiamento; odore: vinoso e con
profumo caratteristico dopo l'invecchiamento; sapore:
asciutto, armonico e di giusto corpo; gradazione alcolica
minima complessiva: 12; acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi
sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7. Il vino "Gabiano" ottenuto da uve aventi una
gradazione alcolica complessiva minima naturale di 12, qualora
venga sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di
almeno due anni ed immesso al consumo con una gradazione
alcolica complessiva non inferiore a 12,5 può portare in
etichetta la menzione aggiuntiva "riserva". Il periodo di
invecchiamento decorre dal 1 gennaio successivo all'annata di
produzione delle uve.
Articolo 8. Alla denominazione di
origine controllata "Gabiano" e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra",
"fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "vecchio" e
similari. E' tuttavia consentito l'uso di
indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali
o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e
non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché di
indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata nel
precedente art. 3, e dai quali effettivamente provengono le
uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato
ottenuto.
Articolo 9. Chiunque produce, vende, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di
origine controllata "Gabiano" vino che non risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare
di produzione, e' punito a norma dell'art. 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930.
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