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il vino su Sapori del Piemonte


Disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata e garantita del Piemonte


D.P.R. 18 marzo 1985.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vino

"Roero"


Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Roero" è riservata ai vini bianchi e rossi rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.
La denominazione "Roero" senza altra indicazione è riservata al vino rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi la seguente composizione varietale:
Nebbiolo dal 95 al 98 per cento;
Arneis dal 2 al 5 per cento.
Possono, inoltre, concorrere congiuntamente o disgiuntamente le uve provenienti da vitigni raccomandati per la provincia di Cuneo e presenti nei vigneti fino ad un massimo dei 3 per cento.
La denominazione "Roero" con l'indicazione del vitigno Arneis è riservata al vino ottenuto da uve di vigneti costituiti esclusivamente dal corrispondente vitigno.
Il nome dei vitigno dovrà essere indicato in etichetta a fianco o immediatamente al di sotto della denominazione di origine, in caratteri di dimensioni non superiori a quelli usati per la denominazione di origine stessa.

Articolo 3.
La zona di produzione delle uve comprende i territori del "Roero" più idonei a garantire al vino caratteristiche di cui al presente disciplinare di produzione.
Tale zona, in provincia di Cuneo, comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di: Canale, Corneliano di Alba, Piobesi d'Alba, Vezza d'Alba ed in parte quello dei comuni di: Baldissero d'Alba, Castagnito, Castellinaldo, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Pocapaglia, Priocca, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Roero, Sommariva Perno.
Tale zona è così delimitata: ... omissis.


Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini "Roero" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 10 del decreto dei presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i terreni di giacitura collinare, di orientamento adatto e di natura preminentemente silicoargillosa.
Sono esclusi i terreni di fondovalle, pianeggianti, umidi e non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione di uva ammessa per il vino "Roero" non deve essere superiore a 80 q.li per ettaro in coltura specializzata.
La produzione di uva ammessa per il vino "Roero" Arneis non deve essere superiore a 100 q.li per ettaro in coltura specializzata.
A tali limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, le produzioni dovranno essere riportate attraverso un'accurata cernita delle uve, purché le produzioni globali dei rispettivi vigneti non superino del 20% i limiti medesimi.
La Regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Le rese massime delle uve in vino non devono essere superiori al 70%. La eventuale eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

Articolo 5.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno: 11 gradi per il vino "Roero"; 10 gradi per il vino "Roero" Arneis.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei comuni H cui territorio è in tutto o in parte compreso nella zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3.

Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni di Alba, Bra, Barbaresco, Barolo, Castiglione Falletto, Cherasco, Diano d'Alba, Grinzane Cavour, La Morra, Monchiero, Monforte, Montelupo Albese, Neive, Novello, Roddi, Roddino, Serraiunga, Sinio, Treiso, Verduno in provincia di Cuneo.

Articolo 6.
E’ in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle aziende interessate, di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione "Roero" che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'articolo 3 possano essere vinificate in stabilimenti situati nei territori delle provincie di Cuneo, Asti ed Alessandria a condizione che le dette aziende:
1) presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione Piemonte sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione;

2)dimostrino la tradizionalità di tali operazioni, previa attestazione della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
3)dichiarino che le cantine in cui si effettua la vinificazione sono di proprietà delle aziende stesse.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le proprie peculiari caratteristiche.
Il vino "Roero" non può essere immesso al consumo prima del l° giugno dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Articolo 7.
Il vino "Roero" ottenuto da uve atte ad assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 11,5 gradi qualora sia immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva minima di 12 gradi, può portare in etichetta la menzione "superiore".
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini "Roero" e "Roero" Arneis per la commercializzazione e le relative chiusure devono essere di tipo tradizionale.
Sulle etichette deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8.
La denominazione di origine controllata "Roero" Arneis può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e vino che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare, seguendo le vigenti norme legislative per la preparazione degli spumanti.
La spumantizzazione dei vino "Roero" Arneis deve avvenire entro la zona di vinificazione prevista dall'articolo 5 del presente disciplinare di produzione.

Articolo 9.
Alla denominazione "Roero" è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "riserva", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E’- tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati o consorzi purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, cascine, tenute, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Articolo 10.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Roero" vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.


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